Art. 2
Missione e compiti
In vigore dal 24 gen 2024
Missione e compiti
1. L'Ufficio svolge i compiti di cui all' ai fini dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento di prossima adozione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale («regolamento di prossima adozione»).
2. L'Ufficio ha i seguenti compiti supplementari:
a)
contribuire all'approccio strategico, coerente ed efficace dell'Unione alle iniziative internazionali in materia di IA a norma dell', in coordinamento con gli Stati membri e in linea con le posizioni e le politiche dell'Unione;
b)
contribuire a promuovere in seno alla Commissione azioni e politiche che sfruttino i vantaggi sociali ed economici delle tecnologie di IA a norma dell';
c)
sostenere l'accelerazione dello sviluppo, dell'introduzione e dell'uso di sistemi e applicazioni di IA affidabili che apportino vantaggi sociali ed economici e che contribuiscano alla competitività e alla crescita economica dell'Unione. In particolare, l'Ufficio promuove ecosistemi di innovazione collaborando con i pertinenti attori pubblici e privati e la comunità delle start-up;
d)
monitorare l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie dell'IA.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Ufficio:
a)
collabora con i portatori di interessi, in particolare gli esperti della comunità scientifica e gli sviluppatori di IA, a norma dell';
b)
collabora con le direzioni generali e con i servizi della Commissione pertinenti, a norma dell';
c)
coopera con tutti gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti, compresa l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC JU), a norma dell';
d)
coopera con le autorità e gli organismi degli Stati membri per conto della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:C:2024:1459:oj#art-2