Art. 2

In vigore dal 23 gen 2024
La Francia conduce i negoziati in consultazione con la Commissione. La Francia riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle misure adottate ai sensi della presente decisione e la consulta periodicamente. Su richiesta della Commissione, la Francia le riferisce per iscritto sull’andamento e l’esito dei negoziati.
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