Art. 1
In vigore dal 23 gen 2024
La Francia è autorizzata a negoziare un accordo bilaterale con l’Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile in relazione al diritto di famiglia, a condizione che siano rispettate le seguenti direttive di negoziato:
a)
la Francia informa l’Algeria che la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatore e che la Commissione sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;
b)
la Francia incoraggia l’Algeria a prendere in considerazione l’adesione alle convenzioni fondamentali in materia di diritto di famiglia elaborate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («convenzioni dell’Aia») e ad avviare un’analisi dei mezzi più appropriati per rimuovere gli ostacoli a causa dei quali l’Algeria non ha aderito alle convenzioni dell’Aia;
c)
la Francia informa l’Algeria del fatto che, dopo la conclusione dei negoziati, è necessaria un’autorizzazione del Consiglio prima che la Francia possa concludere l’accordo;
d)
la Francia informa l’Algeria del fatto che l’autorizzazione del Consiglio a concludere l’accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l’accordo debba avere una validità temporale limitata, con l’eventualità che un meccanismo di rinnovo tacito sia indicato nella decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo;
e)
è inserita nell’accordo una disposizione che preveda la denuncia totale o parziale dell’accordo o la sostituzione diretta delle sue disposizioni pertinenti in caso di conclusione di un successivo accordo tra l’Unione o l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e l’Algeria, dall’altro, o in caso di adesione dell’Algeria alle pertinenti convenzioni dell’Aia;
f)
è inserita nell’accordo una disposizione secondo cui qualsiasi decisione riconosciuta in Francia ai sensi dell’accordo non può successivamente essere estesa ad altri Stati membri nel quadro del diritto dell’Unione;
g)
le disposizioni dell’accordo rispettano il pertinente acquis dell’Unione e le pertinenti convenzioni dell’Aia;
h)
la Francia informa l’Algeria che, a seconda dell’andamento dei negoziati, a un dato momento potrebbero essere necessarie altre direttive di negoziato.
Storico versioni
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