Art. 3

In vigore dal 22 gen 2024
1.   Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro sia in direzione uplink sia nello spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande di frequenza 900 MHz e/o 1 800 MHz per i sistemi mobili elencati nell’allegato che forniscono servizi MCV su base di non interferenza e senza diritto a protezione nelle loro acque territoriali. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione 5 MHz di spettro sia in direzione uplink sia nello spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nella banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata e nelle bande di frequenza 1 800 MHz e 2,6 GHz accoppiata per i sistemi mobili elencati nell’allegato che forniscono servizi MCV su base di non interferenza e senza diritto a protezione nelle loro acque territoriali. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 rispettino le condizioni e i termini di attuazione di cui all’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2024:340:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo