Art. 2

In vigore dal 22 gen 2024
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)»: i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di comunicare attraverso le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema soggetto all’ senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri; (2) «banda di frequenza 900 MHz»: la banda di frequenza 880-915 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 925-960 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente); (3) «banda di frequenza 1 800 MHz»: la banda di frequenza 1 710-1 785 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 1 805-1 880 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente); (4) «banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata»: la banda di frequenza 1 920-1 980 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 2 110-2 170 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente); (5) «banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata»: la banda di frequenza 2 500-2 570 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 2 620-2 690 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente); (6) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: i servizi MCV non possono causare interferenze dannose per nessun altro servizio di radiocomunicazione né esigere una protezione dalle interferenze dannose derivanti da altri servizi di radiocomunicazione; (7) «acque territoriali»: acque territoriali nell’accezione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; (8) «stazione base ricetrasmittente marittima (BS marittima)»: una picocella mobile a bordo di una nave che supporta i sistemi mobili conformemente all’allegato della presente decisione.
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