Art. 9

In vigore dal 12 gen 2024
La presente decisione si applica fino al 13 gennaio 2025. La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), e dell’, paragrafo 3, lettera b), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco. Le eccezioni di cui all’, paragrafi 8, 9 e 10, per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.
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