Art. 1
In vigore dal 12 gen 2024
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato.
2. L’allegato include persone fisiche:
a)
responsabili di aver partecipato ad azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala, di aver fornito sostegno a tali azioni o averne tratto vantaggio, tra cui:
i)
la persecuzione o l’intimidazione di istituzioni o funzionari pubblici coinvolti o che sostengono il processo elettorale, di autorità democraticamente elette o dell’opposizione democratica in Guatemala;
ii)
la repressione, la persecuzione o l’intimidazione di rappresentanti della società civile o dei media, o di giudici, avvocati o pubblici ministeri;
b)
che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Guatemala mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali;
c)
che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b),
3. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;
c)
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno alla stabilità e al ripristino dell’ordine costituzionale in Guatemala.
8. Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
9. Uno Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui ai paragrafi 7 o 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che uno o più Stati membri sollevino obiezioni per iscritto entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.
10. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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