Art. 2

In vigore dal 30 dic 2023
I visti nazionali per soggiorno di breve durata rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania anteriormente al 31 marzo 2024 continuano ad essere validi durante il loro periodo di validità, ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri o per soggiorni ivi previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti per soggiorno di breve durata a tali fini conformemente alla decisione n. 565/2014/UE. Si applicano le condizioni previste nella suddetta decisione.
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