Art. 1
In vigore dal 30 dic 2023
A decorrere dal 31 marzo 2024 sono soppressi i controlli sulle persone alle frontiere aeree e marittime interne con e tra la Bulgaria e la Romania e le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’allegato si applicano alla Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
Il Consiglio si adopera per adottare una decisione relativa alla soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne. Tale decisione è adottata dal Consiglio deliberando all’unanimità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005.
Storico versioni
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