Art. 1
Modifica del presente capo e dei suoi allegati
In vigore dal 21 dic 2023
L’articolo 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dal seguente:
«Articolo 68
Modifica del presente capo e dei suoi allegati
1. Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati fatto salvo il paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
all’allegato 5 del presente accordo;
b)
fino al 1o gennaio 2032, alle regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5;
c)
fino al 1o gennaio 2032, al presente articolo per quanto riguardi l’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5, e l’allegato 5.
Tuttavia, il paragrafo 1 si applica laddove le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5 o previste all’allegato 5 siano modificate a seguito di aggiornamenti del sistema armonizzato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2921:oj#art-1