Art. 1 · Modifica del presente capo e dei suoi allegati

Art. 1

Modifica del presente capo e dei suoi allegati

In vigore dal 21 dic 2023
L’articolo 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dal seguente: «Articolo 68 Modifica del presente capo e dei suoi allegati 1.   Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati fatto salvo il paragrafo 2. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) all’allegato 5 del presente accordo; b) fino al 1o gennaio 2032, alle regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5; c) fino al 1o gennaio 2032, al presente articolo per quanto riguardi l’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5, e l’allegato 5. Tuttavia, il paragrafo 1 si applica laddove le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5 o previste all’allegato 5 siano modificate a seguito di aggiornamenti del sistema armonizzato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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