Art. 2
Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
In vigore dal 15 dic 2023
Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2024.
2. Le quote di halon sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2024.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2024.
5. Le quote di bromuro di metile sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
8. Le quote di bromoclorometano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
9. Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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