Art. 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

In vigore dal 15 dic 2023
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2024 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti: Sostanze controllate Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono) Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) 500 550,00 Gruppo III (halon) 26 111 900,00 Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) 2 530 550,00 Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) 2 500 000,00 Gruppo VI (bromuro di metile) 606 835,20 Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) 9 834,06 Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) 5 165 560,80 Gruppo IX (bromoclorometano) 264 024,00
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:2883:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo