Art. 4
Comunicazione e relazioni
In vigore dal 15 dic 2023
Comunicazione e relazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.
2. Entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto nazionale e i piani di migrazione nonché la tabella sui progressi compiuti nell'elaborazione e nell'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. I piani e la tabella includono le pertinenti informazioni necessarie alla stesura della relazione annuale che la Commissione presenta a norma dell'articolo 278 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento importante del rispettivo progetto nazionale e dei piani di migrazione.
4. Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche connesse alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.
Storico versioni
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