Art. 2
Attuazione
In vigore dal 15 dic 2023
Attuazione
1. Gli Stati membri e la Commissione collaborano per attuare il programma di lavoro.
2. Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date delle finestre di utilizzazione corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.
3. I progetti specificati nel programma di lavoro e l’elaborazione e l’attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale per le dogane.
4. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo all'ambito di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici all'atto di avviare i progetti delineati nel programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
Storico versioni
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