Art. 2

Attuazione

In vigore dal 15 dic 2023
Attuazione 1.   Gli Stati membri e la Commissione collaborano per attuare il programma di lavoro. 2.   Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date delle finestre di utilizzazione corrispondenti stabilite nel programma di lavoro. 3.   I progetti specificati nel programma di lavoro e l’elaborazione e l’attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale per le dogane. 4.   La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo all'ambito di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici all'atto di avviare i progetti delineati nel programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.
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