Art. 22
Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
In vigore dal 12 dic 2023
Ruolo del comitato per la gestione dei rischi e la conformità
1. È istituito un comitato per la gestione dei rischi e la conformità incaricato di sostenere il direttore rischi nello svolgimento delle sue mansioni.
2. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità:
a)
è consultato dal direttore rischi in merito alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità;
b)
assiste il direttore rischi in relazione ai compiti di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d);
c)
partecipa alla valutazione, al monitoraggio e all’approvazione delle pratiche relative all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché in relazione alla gestione dei rischi delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti;
d)
assiste il direttore rischi nella valutazione delle esposizioni ai rischi emergenti in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti, ed è informato dal direttore rischi in merito al superamento dei limiti fissati al fine di ridurre i rischi o al mancato rispetto della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità nonché ad altri orientamenti, politiche e limiti relativi ai rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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