Art. 17

Elaborazione degli stati finanziari

In vigore dal 12 dic 2023
Elaborazione degli stati finanziari 1.   Il contabile è responsabile della preparazione degli stati finanziari annuali relativi alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti, conformemente alle norme contabili dell’Unione e sulla base delle informazioni fornite dagli ordinatori dei programmi. 2.   Tali stati finanziari fanno parte dei conti annuali consolidati del bilancio dell’Unione.
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