Art. 15

Conti per le operazioni di gestione del contante e della liquidità

In vigore dal 12 dic 2023
Conti per le operazioni di gestione del contante e della liquidità 1.   I conti necessari per le operazioni di gestione del contante e della liquidità sono aperti dal contabile della Commissione. Il contabile delega la gestione di tali conti ai servizi competenti in seno alla direzione generale del Bilancio, che li gestiscono secondo le norme, i principi e le procedure stabiliti nella presente decisione. Il contabile può stabilire condizioni riguardanti la gestione dei conti in conformità al regolamento finanziario. 2.   Ai fini della gestione del contante eccedente le giacenze monetarie prudenziali e delle operazioni di gestione della liquidità, i conti possono essere detenuti presso la BCE o qualsiasi altra controparte autorizzata.
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