Art. 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

In vigore dal 7 dic 2023
Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite 1.   I crediti delle BCN dell’area dell’euro sono adeguati a con effetto dal 1° gennaio 2024 conformemente all’adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell’area dell’euro con effetto dal 1° gennaio 2024 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell’allegato alla presente decisione. 2.   Ciascuna BCN dell’area dell’euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° gennaio 2024 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato alla presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno positivo «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell’euro. 3.   Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) successivo al 1° gennaio 2024, ogni BCN dell’area dell’euro è tenuta a trasferire o a ricevere il valore assoluto dell’importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN dell’area dell’euro. 4.   Il primo giorno di operatività di TARGET successivo al 1° gennaio 2024, la BCN dell’area dell’euro o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro o dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2818:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo