Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 dic 2023
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve meno le perdite accumulate dagli esercizi precedenti e l’importo corrispondente al saldo del conto economico ancora da assegnare alle perdite accumulate della BCE dagli esercizi precedenti, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2023. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatto salvo il carattere generale del valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi finanziari; b) per «data di trasferimento» si intende la seconda giornata lavorativa successiva all’approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l’esercizio finanziario 2023.
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