Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 7 dic 2023
Disposizioni generali
1. I trasferimenti descritti nell’ avvengono attraverso TARGET.
2. Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET, gli importi descritti all’ dovranno essere trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN.
3. Gli interessi maturati ai sensi dell’, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale più recente utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
4. La BCE e le BCN soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell’ sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.
Storico versioni
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