Art. 2
Adeguamento del capitale versato
In vigore dal 7 dic 2023
Adeguamento del capitale versato
1. Tenendo conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha versato e dell’importo che ciascuna BCN è tenuta a versare a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi, rispettivamente, dell’ della decisione (UE) 2023/2819 (BCE/2023/32) per quanto attiene alle BCN dell’area dell’euro e dell’ della decisione (UE) 2023/2816 (BCE/2023/36) per quanto attiene alle BCN non appartenenti all’area dell’euro, a decorrere dal primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) successivo al 1° gennaio 2024, ciascuna BCN è tenuta, in alternativa, a trasferire o a ricevere l’importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato II alla presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa.
2. Nel primo giorno di operatività di TARGET successivo al 1° gennaio 2024, la BCE e le BCN soggette all’obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 1 trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
Storico versioni
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