Art. 3

In vigore dal 4 dic 2023
1.   I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Trasporti aerei», designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4 TFUE. 2.   La Commissione riferisce tempestivamente per iscritto al comitato speciale e al Consiglio sull’esito dei negoziati dopo ciascuna sessione negoziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2756:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo