Art. 3
In vigore dal 4 dic 2023
1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Trasporti aerei», designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4 TFUE.
2. La Commissione riferisce tempestivamente per iscritto al comitato speciale e al Consiglio sull’esito dei negoziati dopo ciascuna sessione negoziale.
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