Art. 4

In vigore dal 4 dic 2023
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 41.5 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica del Cile (2): — Capo 1, — Capo 2, — Capo 3 — fatta eccezione per l'.4 (tutela consolare), — Capo 4, — Capo 5, — Capo 6 — fatta eccezione per l'articolo 6.2 (questioni fiscali), — Capo 7, — Articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b, — Capo 40, — Capo 41.
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