Art. 4
In vigore dal 4 dic 2023
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 41.5 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica del Cile (2):
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Capo 1,
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Capo 2,
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Capo 3 — fatta eccezione per l'.4 (tutela consolare),
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Capo 4,
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Capo 5,
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Capo 6 — fatta eccezione per l'articolo 6.2 (questioni fiscali),
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Capo 7,
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Articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b,
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Capo 40,
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Capo 41.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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