Art. 7
In vigore dal 27 nov 2023
All’ della decisione 2014/145/PESC, è aggiunto il comma seguente:
«Le eccezioni di cui all’, paragrafi 11, per quanto riguarda l’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 12, per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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