Art. 5
In vigore dal 27 nov 2023
All’ della decisione 2012/642/PESC, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L’eccezione di cui all’, paragrafo 1, lettera f), punto i), per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»
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Storico versioni
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