Art. 5

In vigore dal 27 nov 2023
All’ della decisione 2012/642/PESC, è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L’eccezione di cui all’, paragrafo 1, lettera f), punto i), per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2686:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo