Art. 5

Partecipazione alle riunioni

In vigore dal 9 nov 2023
Partecipazione alle riunioni (1)   Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l’Unione e le Isole Fær Øer si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione. (2)   Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del comitato misto, affinché forniscano informazioni su argomenti specifici, e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici. (3)   Il rappresentante della parte che organizza e ospita la riunione ne fissa la data e il luogo, previa approvazione dell’altra parte.
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