Art. 5
Partecipazione alle riunioni
In vigore dal 9 nov 2023
Partecipazione alle riunioni
(1) Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l’Unione e le Isole Fær Øer si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.
(2) Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del comitato misto, affinché forniscano informazioni su argomenti specifici, e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.
(3) Il rappresentante della parte che organizza e ospita la riunione ne fissa la data e il luogo, previa approvazione dell’altra parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2600:oj#art-5