Art. 4

Riunioni

In vigore dal 9 nov 2023
Riunioni (1)   Il comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. (2)   Di norma esso si riunisce alternativamente a Bruxelles e nelle Isole Fær Øer, salvo diversa decisione dei copresidenti. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, previo accordo dei copresidenti. (3)   Tra una riunione e l’altra il comitato misto prosegue i lavori ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare allo scambio di messaggi di posta elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2600:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo