Art. 3
In vigore dal 23 ott 2023
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è pari a 1 298 000,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con il segretariato dell’ATT. L’accordo prevede che il segretariato dell’ATT assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo.
Storico versioni
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