Art. 2

In vigore dal 23 ott 2023
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è affidata al segretariato dell’ATT. 3.   Il segretariato dell’ATT svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il segretariato dell’ATT.
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