Art. 9
In vigore dal 23 ott 2023
La presente decisione si applica fino al 24 ottobre 2024.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Le deroghe di cui all’, paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.
Storico versioni
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