Art. 2

In vigore dal 23 ott 2023
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi: a) che sono responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Niger, che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, che hanno fornito loro sostegno o che ne hanno tratto beneficio; b) che compromettono l’ordine costituzionale in Niger; c) le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Niger, compresi coloro che sono responsabili della detenzione delle autorità democraticamente elette in Niger; d) che sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti in Niger che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi; e) che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere da a) a d); elencati nell’allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato, né è destinato a loro vantaggio. 3.   In deroga ai paragrafi 1 o 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure e) pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato; e d) il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o accordo concluso, o di un obbligo sorto, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi o altri profitti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1; b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1; oppure c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. 7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. 8.   In casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga al paragrafo 1 o 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali. 9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente interessata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, tale autorizzazione si considera concessa. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.
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