Art. 3

Organizzazione dei contatti

In vigore dal 16 ott 2023
Organizzazione dei contatti 1.   Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento designati quali responsabili principali dell’applicazione del titolo II del protocollo sono: a) per il Regno Unito: His Majesty’s Revenue and Customs, UK VAT Central Liaison Office (ufficio centrale di collegamento per l’IVA del Regno Unito); b) per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di IVA. 2.   Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento designati quali responsabili principali dell’applicazione del titolo III del protocollo sono: a) per il Regno Unito: His Majesty’s Revenue and Customs, Debt Management; b) per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per l’assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. 3.   Le parti si scambiano informazioni in merito a tutte le modifiche riguardanti gli uffici centrali di collegamento tramite il segretariato del comitato commerciale specializzato. 4.   Gli uffici centrali di collegamento designati a norma dell’articolo PIVA.4, paragrafo 2, del protocollo mantengono aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti designati a norma dell’articolo PIVA.4, paragrafi 3 e 4. Le parti si scambiano gli elenchi e gli aggiornamenti tramite il segretariato del comitato commerciale specializzato.
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