Art. 3
Organizzazione dei contatti
In vigore dal 16 ott 2023
Organizzazione dei contatti
1. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento designati quali responsabili principali dell’applicazione del titolo II del protocollo sono:
a)
per il Regno Unito: His Majesty’s Revenue and Customs, UK VAT Central Liaison Office (ufficio centrale di collegamento per l’IVA del Regno Unito);
b)
per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di IVA.
2. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento designati quali responsabili principali dell’applicazione del titolo III del protocollo sono:
a)
per il Regno Unito: His Majesty’s Revenue and Customs, Debt Management;
b)
per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per l’assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri.
3. Le parti si scambiano informazioni in merito a tutte le modifiche riguardanti gli uffici centrali di collegamento tramite il segretariato del comitato commerciale specializzato.
4. Gli uffici centrali di collegamento designati a norma dell’articolo PIVA.4, paragrafo 2, del protocollo mantengono aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti designati a norma dell’articolo PIVA.4, paragrafi 3 e 4. Le parti si scambiano gli elenchi e gli aggiornamenti tramite il segretariato del comitato commerciale specializzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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