Art. 1
Moduli standard per le comunicazioni
In vigore dal 16 ott 2023
Moduli standard per le comunicazioni
1. Per la comunicazione delle richieste, delle informazioni e dei riscontri di cui al titolo II del protocollo, le autorità competenti utilizzano i moduli standard di cui all’allegato I della presente decisione.
2. Per la comunicazione delle richieste e delle ulteriori comunicazioni relative alle richieste di cui al titolo III del protocollo, per il modulo uniforme di notifica e il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato dell’autorità interpellata o per il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato dell’autorità interpellata, le autorità competenti utilizzano i moduli standard di cui all’allegato II della presente decisione.
3. La struttura e l’impaginazione dei moduli standard possono essere adattati a eventuali nuovi requisiti e capacità dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, purché i dati e le informazioni in essi contenuti non siano sostanzialmente alterati.
Storico versioni
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