Art. 9

In vigore dal 9 ott 2023
1.   La presente decisione si applica fino al 10 ottobre 2024. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. 2.   Le deroghe di cui all', paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l', paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni due 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell'alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2135:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo