Art. 6
In vigore dal 9 ott 2023
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o richiesta analoga, ad esempio una richiesta di compensazione o una richiesta coperta da garanzia, segnatamente una richiesta di proroga o di pagamento di un'obbligazione, di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2135:oj#art-6