Art. 6

In vigore dal 9 ott 2023
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o richiesta analoga, ad esempio una richiesta di compensazione o una richiesta coperta da garanzia, segnatamente una richiesta di proroga o di pagamento di un'obbligazione, di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).
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