Art. 2

In vigore dal 26 set 2023
1.   I movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio della Bulgaria, per la macellazione immediata. 3.   I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2: a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; d) comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento; e) sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione. 4.   Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto.
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