Art. 1
In vigore dal 26 set 2023
La Bulgaria provvede affinché:
a)
siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
c)
le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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