Art. 3

In vigore dal 25 set 2023
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione finanziata dall’Unione di cui all’ è pari a 6 285 929 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di contributo con la commissione preparatoria della CTBTO. Gli accordi di contributo dispongono che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo.
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