Art. 2

In vigore dal 25 set 2023
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione tecnica dell’azione di cui all’ è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO. 3.   La commissione preparatoria della CTBTO svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
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