Art. 2
In vigore dal 25 set 2023
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dell’azione di cui all’ è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO.
3. La commissione preparatoria della CTBTO svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
Storico versioni
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