Art. 4

In vigore dal 22 set 2023
Con sufficiente anticipo prima dell’inizio della legislatura 2029-2034, e se possibile entro la fine del 2027, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.
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