Art. 1

In vigore dal 22 set 2023
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi: — il numero totale dei seggi al Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente; — l'assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro, rispecchiando nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri, — la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento per eccesso o per difetto ai numeri interi più vicini, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo, — l’assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo considera gli sviluppi demografici negli Stati membri.
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