Art. 60
Commissione di invalidità
In vigore dal 11 set 2023
Commissione di invalidità
1. La commissione di invalidità è composta di tre medici:
—
il primo, designato dal deputato interessato,
—
il secondo, designato dal Parlamento,
—
il terzo, designato d'intesa tra i due medici suddetti.
Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene designato d’ufficio dal Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea su richiesta del Parlamento.
2. Le spese dei lavori della commissione di invalidità, comprese le spese di viaggio, sono a carico del Parlamento.
3. Il deputato può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato rilasciato dal suo medico curante o dai medici che ha ritenuto opportuno consultare.
4. I lavori della commissione di invalidità sono segreti.
Storico versioni
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