Art. 16

Cellula di progetto militare

In vigore dal 3 ago 2023
Cellula di progetto militare 1.   Il pilastro militare dispone di una cellula di progetto militare per individuare e attuare i progetti con implicazioni militari a sostegno dei suoi compiti indicati all’, paragrafo 1. 2.   Ove opportuno, la cellula di progetto militare agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi al pilastro militare e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito. 3.   Fatto salvo il paragrafo 5, il comandante militare è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni del pilastro militare. 4.   Il Fondo europeo per la pace può gestire i contributi finanziari di cui al paragrafo 3 del presente articolo in conformità dell’articolo 30 della decisione (PESC) 2021/509. 5.   Né l’Unione né l’alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati di cui al paragrafo 3 per atti od omissioni del pilastro militare nell’utilizzo dei fondi di tali Stati. 6.   Il CPS approva l’accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto militare da parte di Stati terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1599:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo