Art. 6

In vigore dal 26 lug 2023
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'ammontare degli aiuti da recuperare in applicazione dell'; b) il calcolo degli interessi di recupero; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure programmate per conformarsi alla decisione; d) i documenti che comprovano che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti. 2.   La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1683:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo