Art. 2
In vigore dal 26 lug 2023
1. I contratti di servizi aeroportuali stipulati tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Ryanair rispettivamente il 1° febbraio 2007 e il 13 gennaio 2010 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il contratto di servizi aeroportuali stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Aer Arann relativo al collegamento per Cork (Irlanda) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il contratto di servizi aeroportuali stipulato tra la camera di commercio e industria di La Rochelle e Flybe il 18 marzo 2009 relativo al collegamento per Glasgow (Scozia) non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Le attività promozionali e le spese di comunicazione riguardanti la compagnia Buzz menzionate nella relazione della CRC non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. I presunti servizi di marketing acquistati presso la compagnia easyJet citati nella relazione della CRC non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Storico versioni
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