Art. 5

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

In vigore dal 19 lug 2023
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (5) basato sul modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni di cui all’allegato VIII, capo III, punto 7, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6), che contiene almeno uno dei seguenti attestati: a) «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punti 3.5. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»; b) «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punti 3.6. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.». In caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro, l’autorità competente può tuttavia decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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