Art. 4.tit_1
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone
In vigore dal 19 lug 2023
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:1521:oj#art-4.tit_1